(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 1. L'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 (Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato), e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Finalita) - 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato e' riconosciuto il titolo di Consigliere regionale seguito dall'indicazione della legislatura o delle legislature e dei relativi anni oppure degli anni in cui hanno ricoperto la carica. 2. I Consiglieri regionali cessati dal mandato beneficiano, al fine di poter espletare l'attivita' istituzionale, delle seguenti tutele e prerogative riconosciute ai Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo: a) il tesserino di riconoscimento; b) il diritto di accedere alle banche dati o altre informazioni accessibili. 3. I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fruire dei servizi di biblioteca e documentazione del Consiglio regionale del Piemonte e, su richiesta, ricevere le pubblicazioni edite e distribuite dalla Regione e il Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, nonche' ogni altra informazione inerente l'attivita' istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e le manifestazioni e gli eventi promossi dalla Regione. 4. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono richiedere ai Consiglieri cessati dal mandato di partecipare a manifestazioni, eventi o missioni promosse della Regione Piemonte. 5. L'Ufficio di Presidenza, senza oneri per l'Ente e nei limiti e secondo criteri definiti, puo' consentire ai Consiglieri regionali cessati dal mandato l'adesione alle convenzioni e ai servizi attivati per i Consiglieri regionali in carica. 6. Le modalita' di accesso previste al comma 2, lettera b), e il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione sono definite dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 7. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'ambito delle disponibilita' del bilancio del Consiglio Regionale.».