(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6
                        del 7 febbraio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21

   1.  L'art.  1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 (Rapporti
tra  il  Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal
mandato), e' sostituito dal seguente:
   «Art.  1.  (Finalita)  -  1.  Ai  sensi  dell'art.  1  della legge
regionale  3  settembre  2001,  n.  24  (Disposizioni  in  materia di
trattamento  indennitario  dei  Consiglieri  regionali)  e successive
modificazioni,  ai  Consiglieri  regionali  cessati  dal  mandato  e'
riconosciuto    il    titolo   di   Consigliere   regionale   seguito
dall'indicazione della legislatura o delle legislature e dei relativi
anni oppure degli anni in cui hanno ricoperto la carica.
   2.  I  Consiglieri  regionali  cessati dal mandato beneficiano, al
fine  di  poter  espletare  l'attivita' istituzionale, delle seguenti
tutele  e prerogative riconosciute ai Consiglieri in carica in quanto
compatibili  con  la  situazione di Consiglieri che non esercitano il
mandato attivo:
   a) il tesserino di riconoscimento;
   b)  il  diritto  di accedere alle banche dati o altre informazioni
accessibili.
   3.  I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fruire dei
servizi  di  biblioteca  e documentazione del Consiglio regionale del
Piemonte   e,   su  richiesta,  ricevere  le  pubblicazioni  edite  e
distribuite  dalla  Regione  e  il Bollettino ufficiale della Regione
Piemonte,   nonche'  ogni  altra  informazione  inerente  l'attivita'
istituzionale   del   Consiglio   regionale   del   Piemonte   e   le
manifestazioni e gli eventi promossi dalla Regione.
   4.  L'ufficio  di  Presidenza  del Consiglio regionale e la Giunta
regionale  possono  richiedere  ai Consiglieri cessati dal mandato di
partecipare  a  manifestazioni,  eventi  o  missioni  promosse  della
Regione Piemonte.
   5.  L'Ufficio di Presidenza, senza oneri per l'Ente e nei limiti e
secondo  criteri  definiti,  puo' consentire ai Consiglieri regionali
cessati dal mandato l'adesione alle convenzioni e ai servizi attivati
per i Consiglieri regionali in carica.
   6.  Le  modalita' di accesso previste al comma 2, lettera b), e il
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi della Regione sono
definite dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
   7.  L'ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale adotta le
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto stabilito ai commi
2,  3,  4  e  5,  nell'ambito  delle  disponibilita' del bilancio del
Consiglio Regionale.».